IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  Ritenuto  che  il  costo base di produzione degli immobili ultimati
nell'anno 1989 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e
per quelle meridionali;
  Ritenuto  che  ai fini della determinazione del predetto costo base
si deve tener conto del contributo di concessione per le  costruzioni
assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 agosto 1990;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  costo  base di produzione a metro quadrato per gli immobili
ultimati nell'anno 1989 e' determinato in L. 1.090.000 per le regioni
Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Liguria,  Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,  Emilia-Romagna,  Toscana,   Umbria,
Marche e Lazio.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge e di
          regolamenti.
             -   Il  testo  dell'art.  22  della  legge  n.  392/1978
          (Disciplina delle  locazioni  di  immobili  urbani)  e'  il
          seguente:
             "Art. 22 (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975). -
          Per gli immobili adibiti ad  uso  di  abitazione  che  sono
          stati  ultimati  dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di
          produzione a metro quadrato  e'  fissato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro dei
          lavori  pubblici,  di  concerto  con  quello  di  grazia  e
          giustizia,  sentito  il  Consiglio dei Ministri, da emanare
          entro il 31 marzo  di  ogni  anno  e  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
             Il  costo  base  di  produzione e' determinato, anche in
          misura differenziata per regione o per gruppi  di  regioni,
          tenendo conto:
               a)    dei    costi    di    produzione   dell'edilizia
          convenzionata;
               b) dell'incidenza del contributo di concessione;
               c)   del   costo  dell'area,  che  non  potra'  essere
          superiore al 25 per cento del costo di produzione;
               d)  degli  oneri  di  urbanizzazione  che  gravano sul
          costruttore.
             Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella
          di  registro  o  di  altra  imposizione   fiscale,   ovvero
          relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o
          in  base  ad  altre  documentazioni  di  origine  pubblica,
          risultano  costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai
          sensi delle lettere a), b) e d) del  comma  precedente,  il
          costo  base  si modifica nei singoli casi, tenendo conto di
          tali maggiori costi.  Il  costruttore,  in  quanto  di  sua
          spettanza,  e'  tenuto a fornire al proprietario tali dati,
          se  la  richiesta  venga  fatta  anteriormente   al   primo
          trasferimento   dell'immobile;   in  tal  caso  gli  stessi
          elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto
          edilizio  urbano.  Agli  effetti  di cui sopra non si tiene
          comunque conto del valore dell'immobile accertato  ai  fini
          dell'imposta  di  registro  relativa al suo trasferimento a
          qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la
          determinazione  del  canone  e' quello dei costi come sopra
          definiti.
             Ai fini della determinazione del canone di locazione per
          gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre  1975,  al
          costo  base,  determinato a norma del presente articolo, si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a  21;
          nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i
          coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in  cui  il
          maggior costo riguardi il costo di produzione".
             - La legge n. 10/1977 reca: "Norme per la edificabilita'
          dei suoli".